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Periodo di Prova: nuova disciplina dal 12.01.2025
AspettoDescrizione
Natura della clausolaClausola accessoria e facoltativa del contratto di lavoro.
Finalità– Valutare le capacità e la professionalità del lavoratore (datore).
– Valutare la convenienza alla prosecuzione del rapporto (lavoratore).
Ambito di intervento della L. 203/2024Contratti a tempo determinato.
Criterio generale per la durata1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto.
Limiti per contratti ≤ 6 mesiMinimo 2 giorni – Massimo 15 giorni di periodo di prova.
Contratti > 6 mesi e < 12 mesiPeriodo di prova massimo: 30 giorni.
Contratti > 12 mesiProporzionalità 1 giorno ogni 15 di calendario (senza limite massimo specificato).
Sospensione del periodo di provaIn caso di: malattia, infortunio, congedo obbligatorio maternità/paternità → il periodo si sospende automaticamente.
Divieto di nuovo periodo di provaVietato in caso di rinnovo per le stesse mansioni.
Prevalenza della contrattazione collettivaPossibili previsioni più favorevoli nei CCNL, territoriali o aziendali.
Obiettivi della riformachiarezza normativa, riduzione contenziosi, tutelare entrambe le parti.

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