A breve pubblicheremo su Magnacarta® gli elenchi dei lavoratori che, con la busta paga di luglio, riceveranno il conguaglio derivante dall’assistenza fiscale. Tale conguaglio potrà risultare a credito (rimborso) oppure a debito (trattenuta).
Per comprendere meglio il meccanismo dei rimborsi, proponiamo un semplice esempio.
I lavoratori Tizio, Caio e Sempronio sono dipendenti della società ALFA S.r.l.. Tra tutti i dipendenti aziendali, soltanto loro hanno presentato il modello 730 e risultano titolari dei seguenti crediti IRPEF da rimborsare nella busta paga di luglio:
- Tizio: € 1.200
- Caio: € 1.800
- Sempronio: € 2.000
Totale rimborsi spettanti: € 5.000.
Il datore di lavoro può effettuare i rimborsi utilizzando le ritenute fiscali complessivamente trattenute a tutti i dipendenti nel mese di luglio (IRPEF e addizionali).
Caso 1: ritenute sufficienti
Se il totale delle ritenute fiscali del mese di luglio (complessivamente trattenute a tutti i dipendenti) è superiore a € 5.000, i rimborsi verranno erogati integralmente:
- Tizio: € 1.200
- Caio: € 1.800
- Sempronio: € 2.000
Caso 2: ritenute insufficienti
Supponiamo invece che il totale delle ritenute del mese di luglio di tutti i dipendenti sia pari a € 3.000.
In questo caso il datore di lavoro potrà rimborsare soltanto una quota proporzionale dei crediti spettanti. La percentuale di rimborso sarà determinata dal seguente calcolo:
€ 3.000 ÷ € 5.000 × 100 = 60%
Di conseguenza, i rimborsi effettivamente erogati nel mese di luglio saranno:
- Tizio: € 1.200 × 60% = € 720
- Caio: € 1.800 × 60% = € 1.080
- Sempronio: € 2.000 × 60% = € 1.200
Cosa succede alla parte di Irpef non rimborsata?
L’importo non erogato nel mese di luglio non viene perso. Il datore di lavoro continuerà a effettuare i conguagli nei mesi successivi utilizzando, di volta in volta, le ritenute disponibili e applicando lo stesso criterio proporzionale.
Qualora, fino al mese di dicembre, le ritenute complessivamente disponibili non fossero comunque sufficienti a completare i rimborsi, il datore di lavoro indicherà nella Certificazione Unica (CU) dell’anno successivo, al punto 264, l’ammontare del credito residuo non rimborsato.
Tale importo resterà comunque a disposizione del lavoratore, che potrà utilizzarlo come credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi successiva.





