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CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE, PRECISAZIONI DAL MINISTERO DEL LAVORO

Circolare n.9 del 9 ottobre 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, ha chiarito definitivamente che i rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati (*) prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di 12 mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine.

Ne deriva che, a decorrere dal 5 maggio 2023, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di apporre causali, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati (*) prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (non modificata dal D.L. n. 48/2023).

(*) l’espressione “contratti stipulati” utilizzata è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere. Tale lettura risulta, peraltro, coerente con il nuovo testo del comma 01 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 – come modificato proprio dal decreto-legge n. 48 – ove è stato sostanzialmente uniformato il regime delle proroghe e dei rinnovi nei primi dodici mesi del rapporto di lavoro a termine.

I mesi di contratto a termine anteriori alla data del 5 maggio 2023 non dovranno pertanto essere considerati ai fini del superamento o meno dei 12 mesi iniziali di durata, mentre saranno considerati invece ai fini del superamento della durata massima di 24 mesi.

Casi pratici

Data di verifica: 5 maggio 2023

Esempio 1

Contratto a tempo determinato senza causale: 12 mesi (dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023)

  • il contratto è stato stipulato prima del 5 maggio 2023? SI, allora questi 12 mesi vengono “neutralizzati” e si può prorogare il contratto per altri 12 mesi massimo, senza apporre causali. I primi 12 mesi vanno considerati SOLO ai fini del superamento della durata massima di 24 mesi

Esempio 2

Contratto a tempo determinato senza causale: 11 mesi (dal 1° luglio 2022 al 31 maggio 2023)

Proroga del contratto: 3 mesi dal 1° giugno 2023 al 31 agosto 2023

  • il contratto è stato stipulato prima del 5 maggio 2023? Il primo contratto SI (e non si conta), la proroga NO (e si iniziano a contare i 12 mesi di a-causalità dal 1° giugno 2023) I primi 11 mesi vanno considerati SOLO ai fini del superamento della durata massima di 24 mesi

Esempio 3

Contratto a tempo determinato senza causale: 5 mesi (dal 1° giugno 2023 al 31 ottobre 2023)

Proroga del contratto: 2 mesi dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023

  • il contratto è stato stipulato prima del 5 maggio 2023? NO (si iniziano a contare i 12 mesi di a-causalità dal 1° giugno 2023) e tutti i mesi andranno considerati ANCHE ai fini del superamento della durata massima di 24 mesi

Esempio 4

Contratto a tempo determinato senza causale: 4 mesi (dal 1° marzo 2023 al 30 giugno 2023)

Proroga n. 1: 1 mese (fino al 31 luglio 2023)

  • il contratto è stato stipulato prima del 5 maggio 2023? il primo contratto SI (e non si conta), la proroga di un mese NO (e si iniziano a contare 1 mese di a-causalità dal 1° giugno 2023)

Proroga n. 2: 2 mesi (fino al 30 settembre 2023) – SI CONTANO 2 mesi – Nessun obbligo di causale

Proroga n. 3: 3 mesi (fino al 31 dicembre 2023) – SI CONTANO 3 mesi – Nessun obbligo di causale

Proroga n. 4: 7 mesi (fino al 31 luglio 2024) – Obbligo di causale. Avendo “sforato” i 12 mesi complessivi (1+2+3+7) la proroga n.4 da 7 mesi necessita l’apposizione di una causale. Il contratto è durato complessivamente 17 mesi (< 24 mesi).

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