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Fringe benefit auto aziendali: novità dal 2025

Pubblicate anche quest’anno in G.U. serie generale n.304 S.O N.42 del 30/12/2024 le tabelle dei costi kilometrici di autovetture e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per calcolare correttamente il valore del fringe benefit.

Dal 1° gennaio 2025 cambiano però le regole per calcolare i fringe benefit, ovvero il valore da tassare per l’uso promiscuo (aziendale e personale) dei veicoli concessi ai dipendenti. Ecco i punti principali:

  1. Nuovo criterio di calcolo:
    • Non si basa più sulle emissioni di CO₂, ma sulla tipologia di alimentazione del veicolo (elettrico, ibrido, tradizionale).
  2. Percentuali aggiornate sul costo chilometrico ACI:
    • Per veicoli elettrici: solo il 10% del costo chilometrico ACI è tassato.
    • Per veicoli ibridi plug-in: tassato il 20%.
    • Per altri veicoli: tassato il 50%.
  3. Chi è interessato?
    • Solo i veicoli di nuova immatricolazione assegnati con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.

L’obiettivo del cambiamento è incentivare l’uso di veicoli elettrici o ibridi e ridurre l’assegnazione di auto tradizionali, indipendentemente dalle emissioni di CO₂.

In sintesi, il nuovo sistema premia chi adotta auto più ecologiche, con minori costi fiscali per i dipendenti.

ATTENZIONE

Ricordiamo che in riferimento ai veicoli immatricolati e assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali (*) definite in funzione del livello di emissione di CO₂.

(*) la percentuale varia in base al consumo di anidride carbonica rinvenibile al punto V.7 del libretto di circolazione del mezzo.

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica < a 60 g/km
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 60 g/km ma < a 160 g/km
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 160 g/km ma < a 190 g/km
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 190 g/km

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