Con la Circolare INAIL n. 17/2026 arrivano importanti semplificazioni nella gestione degli infortuni sul lavoro e della ripresa dell’attività lavorativa.
Le principali novità
- il lavoratore può rientrare automaticamente al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato medico;
- non è più necessario il cosiddetto “certificato definitivo di guarigione” che fino ad oggi era obbligatorio per il rientro al lavoro.
- il rientro anticipato resta possibile solo con nuovo certificato medico che riduca la prognosi;
Obblighi da ricordare:
Per il lavoratore
- comunicare subito l’infortunio al datore di lavoro;
- fornire il numero identificativo del certificato INAIL o copia del certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera.
Per il datore di lavoro
- trasmettere la denuncia di infortunio entro due giorni dal ricevimento del certificato;
- monitorare attentamente le date di prognosi e gli eventuali prolungamenti.
Rientro anticipato: attenzione
L’INAIL precisa che il lavoratore non può rientrare prima della scadenza prevista senza una nuova certificazione medica che rettifica la prognosi iniziale.
Comunicazione ai lavoratori
Di seguito rendiamo disponibile una locandina, per poter trasmettere questa comunicazione ai vostri lavoratori.






