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Lavoratori affetti da malattie oncologiche: nuove tutele

Con la Legge 18 luglio 2025, n. 106 (in vigore dal 9 agosto 2025) vengono introdotte nuove misure di tutela per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare, con almeno il 74% di invalidità.

Punti principali:

  • Conservazione del posto di lavoro (art. 1):
    • Possibilità di richiedere fino a 24 mesi di congedo (continuativo o frazionato), senza retribuzione ma con conservazione del posto con conseguente divieto di licenziamento.
    • durante il periodo di congedo vige il divieto assoluto per il dipendente di svolgere qualsiasi attività lavorativa anche se compatibile con il suo stato di salute.
    • Il congedo decorre solo dopo l’esaurimento di ferie, malattia o aspettative già previste.
    • Periodo non utile ai fini di anzianità e previdenza, ma riscattabile con versamento contributi.
    • Accesso prioritario al lavoro agile al rientro, se compatibile con le mansioni.
  • Permessi retribuiti (art. 2):
    • A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono previste ulteriori 10 ore annue (in aggiunta a quanto disciplinato dalla normativa vigente o dai CCNL) per visite, esami e cure frequenti, previa prescrizione del medico, con diritto alla relativa indennità economica di malattia e contribuzione figurativa.
    • Stessa tutela riconosciuta anche ai lavoratori con figli minori malati oncologici o cronici gravi.
  • Altre tutele:
    • Diritto di chiedere la trasformazione del contratto a part-time per sé e mera “priorità” nel caso la patologia oncologica riguardi altri familiari.
    • Conferma dei principi del c.d. oblio oncologico (Legge 193/2023), che vieta discriminazioni lavorative e la richiesta di informazioni su pregresse malattie oncologiche oltre certi limiti temporali.

➡️ La legge uniforma e rafforza le tutele, prima presenti solo in alcuni CCNL o nella giurisprudenza, estendendole a tutti i lavoratori.

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