Con la Legge 18 luglio 2025, n. 106 (in vigore dal 9 agosto 2025) vengono introdotte nuove misure di tutela per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare, con almeno il 74% di invalidità.
Punti principali:
- Conservazione del posto di lavoro (art. 1):
- Possibilità di richiedere fino a 24 mesi di congedo (continuativo o frazionato), senza retribuzione ma con conservazione del posto con conseguente divieto di licenziamento.
- durante il periodo di congedo vige il divieto assoluto per il dipendente di svolgere qualsiasi attività lavorativa anche se compatibile con il suo stato di salute.
- Il congedo decorre solo dopo l’esaurimento di ferie, malattia o aspettative già previste.
- Periodo non utile ai fini di anzianità e previdenza, ma riscattabile con versamento contributi.
- Accesso prioritario al lavoro agile al rientro, se compatibile con le mansioni.
- Permessi retribuiti (art. 2):
- A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono previste ulteriori 10 ore annue (in aggiunta a quanto disciplinato dalla normativa vigente o dai CCNL) per visite, esami e cure frequenti, previa prescrizione del medico, con diritto alla relativa indennità economica di malattia e contribuzione figurativa.
- Stessa tutela riconosciuta anche ai lavoratori con figli minori malati oncologici o cronici gravi.
- Altre tutele:
- Diritto di chiedere la trasformazione del contratto a part-time per sé e mera “priorità” nel caso la patologia oncologica riguardi altri familiari.
- Conferma dei principi del c.d. oblio oncologico (Legge 193/2023), che vieta discriminazioni lavorative e la richiesta di informazioni su pregresse malattie oncologiche oltre certi limiti temporali.
➡️ La legge uniforma e rafforza le tutele, prima presenti solo in alcuni CCNL o nella giurisprudenza, estendendole a tutti i lavoratori.





