Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 detto PNRR bis è previsto un nuovo aumento delle sanzioni in materia di impiego di lavoro irregolare.
Il datore di lavoro (escluso quello domestico) che utilizza personale in modo non regolare, ovvero senza che vi sia stata la relativa comunicazione di assunzione, è sanzionabile secondo le fasce riportate nella tabella seguente:
La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.
Si può accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima nei casi meglio descritti più avanti.
ATTENZIONE in caso di impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili :
- sia la maxi sanzione per lavoro nero,
- sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (da 1000 a 5000 euro, articolo 1, comma 913, L. 205/2017).
Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, nei tre anni precedenti, cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.
MAXI-SANZIONE E DIFFIDA
Al riguardo, si prevedono 3 ipotesi per cui, assolvendo alla diffida, si evita la maxi-sanzione:
1. Entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza alle seguenti condizioni:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
– contratto a T.I. anche part-time 20 ore;
– contratto a T.D. full time.
b) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a 3 mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato. In altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo
2. regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;
3. regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all’atto dell’accesso ispettivo: non trova applicazione l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.
CONSIDERAZIONI
Non rischiare pesanti sanzioni: assumi il lavoratore e usa al meglio il periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva e nel contratto individuale di lavoro. La “prova” prima del regolare contratto di lavoro non esiste, si chiama lavoro nero! FBL