Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione dell’accordo (22 marzo 2024) verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad € 350 riferito al liv. 4.
Tale importo:
- va riparametrato per ogni livello;
- è suddivisibile in 15 quote mensili in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo gen-2022 mar-2023.
- sarà determinato proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, variazioni di livello e di orari di lavoro, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto;
- verrà erogato in due tranches, il primo a luglio 2024, il secondo con la mensilità di luglio 2025.
- non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il t.f.r.
L’importo verrà riparametrato come da tabella riportata sotto.
Livello | Luglio 2024 | Luglio 2025 |
1Q | 303,81 | 303,81 |
1 | 273,67 | 273,67 |
2 | 236,73 | 236,73 |
3 | 202,34 | 202,34 |
4 | 175,00 | 175,00 |
5 | 158,11 | 158,11 |
6 | 141,95 | 141,95 |
7 | 121,53 | 121,53 |
Op. 1 | 165,20 | 165,20 |
Op. 2 | 138,69 | 138,69 |
Nota bene
Eventuali importi, corrisposti al lavoratore dal 1° gennaio 2022, a titolo di:
–Superminimo assorbibile;
–Voci a titolo di aumenti futuri o miglioramenti contrattuali;
vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’importo una tantum, quindi l’azienda ha la facoltà di considerarli assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.