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Contratto di lavoro a termine: novità dalla Legge di conversione n.85/2023 del decreto lavoro.

La conversione in Legge del DL 48/2023 cd decreto lavoro ha portato con sé un paio di novità interessanti:

Prima novità: ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero 5 maggio 2023.

In pratica i contratti:

  • stipulati e/o prorogati e/o rinnovati e in corso alla data del 4 maggio

oppure

  • stipulati e/o prorogati e/o rinnovati e già cessati alla data del 4 maggio,

non contano ai fini del computo dei 12 mesi! Si riparte daccapo, tabula rasa. (Valgono solo per il computo dei raggiungimento dei 24 mesi di limite massimo).

Infatti i 12 mesi di a-causalità si iniziano a contare solo per i contratti stipulati (anche prorogati e/o rinnovati) dal 5 maggio 2023 in avanti.

Si tratta di un gradito bonus che il Legislatore ha deciso di offrire alle aziende.

Nulla cambia invece circa:

  • la durata massima (24 mesi o diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva);
  • le proroghe (sempre 4 nell’arco temporale di 24 mesi);
  • gli stop&go (periodo di “stacco” tra un contratto e l’altro), pari a 10 o 20 giorni di calendario a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata fino a 6 mesi o superiore.

Seconda novità: il rinnovo del contratto, avvenuto nei primi dodici mesi, non necessita dell’apposizione di alcuna causale.

Il rinnovo è un nuovo contratto tra le parti, che necessita di un periodo di stacco tra un contratto e l’altro, detto “stop and go”. Se prima, per stipulare il secondo contratto era necessaria una ragione giustificatrice, ora per rinnovare un contratto scaduto, se avviene nei primi 12 mesi, non è necessaria alcuna causale.

Solo se dovesse superare la durata complessiva di 12 mesi (tra vecchio e nuovo contratto) occorrerà inserire una causale prevista dall’art.24 del DL.48 ovvero:

  • nei casi previsti dai CCNL;
  • in assenza delle suddette previsioni del CCNL, alle condizioni previste dai contratti aziendali e comunque per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate tra le parti entro il 30/04/202 (ATTENZIONE: tali ragioni devono essere indicate in modo circostanziato, puntuale e devono essere immodificabili!! Quindi massima attenzione nell’applicare tali ragioni)
  • in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

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