Dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la quota dello sgravio aumenterà di 4 punti percentuali rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno.
La Legge di Bilancio 2023, nel rivedere la formulazione dello sgravio rispetto alle misure applicate per l’anno 2022, aveva previsto che la riduzione dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fosse pari:
👉al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
👉al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di
2.692 euro.
La norma approvata nel Decreto Lavoro, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, prevede la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, in questa maniera:
👉7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
👉6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
NB:
Preme sottolineare che l’aumento della riduzione contributiva previsto dal DL Lavoro non si applica al rateo di tredicesima mensilità.
Schematizzando, la riduzione dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti per l’anno 2023 può essere riassunta nella tabella seguente:
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