In deroga all’art.51 c.3 TUIR che fissa in 258,23 euro l’importo massimo del valore dei beni ceduti/servizi prestati affinché questi non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente, la Legge di Bilancio stabilisce, per il triennio 2025-2027, come già avvenuto nel 2024, che tale limite sia pari a massimo 1.000 euro, elevabili a 2.000 euro per lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Anche quest’anno i lavoratori interessati, per vedersi applicato il limite di esenzione più alto (2.000 euro) devono dichiarare al proprio datore di lavoro di avervi diritto, indicato il codice fiscale dei figli su apposita dichiarazione di responsabilità. Laddove siano presenti RSU aziendali, il datore di lavoro dovrà preventivamente informarle.
Viene estesa la possibilità di rimborsare anche quest’anno le bollette per le utenze domestiche (luce, gas, acqua), ma anche spese per affitto e interessi mutuo prima casa.
NOVITA’ 2025: ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI
Nel novero delle voci di welfare, quest’anno viene introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e per le spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione da lavoratori che hanno le seguenti caratteristiche:
- assunti a tempo indeterminato tra il 1/1/2025 e il 31/12/2025;
- reddito fiscale 2024 inferiore a 35.000 euro
- hanno trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 km dalla precedente residenza.
L’esenzione vale per i primi 2 anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 Euro annui.
ATTENZIONE:
Tali somme potranno essere erogate/rimborsate SOLO ad esclusiva volontà del datore di lavoro, nulla è dovuto ex lege al lavoratore.
Al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Il regime di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi. L’eventuale somma erogata o rimborsata a questi fini concorre, quindi, alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.





