In vigore dal 1° gennaio 2024, la Legge n.213/2023 contiene importanti novità per i datori di lavoro.
Ecco i principali temi che abbiamo voluto analizzare:
- Modifiche Aliquote IRPEF, detrazioni e NO-TAX area
- Continuità esonero contributivo lavoratori dipendenti
- Decontribuzione lavoratrici madri
- STOP incentivi assunzioni agevolate under36 e donne svantaggiate
- Detassazione premi di risultato
- Proroga lavoro agile per lavoratori con figli under14
- Nuovi limiti esenzione fringe benefits
- Congedo parentale
- Fringe Benefit 2024, pubblicate le tabelle ACI
Modifiche aliquote IRPEF, Detrazioni e NO-TAX area
È stata approvata la riforma dell’Irpef, in vigore da gennaio 2024, che prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, le seguenti novità:
Aliquote IRPEF e scaglioni di reddito
SCAGLIONI ALIQUOTE
fino a 28.000 euro 23% (*)
fra i 28.000 e 50.000 euro 35%
oltre 50.000 euro 43%
(*) fino al 31/12/23 gli scaglioni erano due: 1) fino a 15.000: 23%, 2) da 15.000 a 28.000: 25%
Detrazioni d’imposta
Viene incrementata la detrazione spettante per i redditi fino ai 8.500 euro, passando da 1.880 a 1955 euro su base annua, portando così la NO TAX AREA da 8.174 euro a 8.500 euro annui.
Detrazioni per oneri
Viene stabilita una franchigia di 260 euro alla detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri (quelli con detrazione al 19%, escluse le spese sanitarie) sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo, al netto del reddito da abitazione principale e pertinenze, superiore a euro 50.000;
Trattamento integrativo al reddito
Pur non cambiando il principio secondo cui il TIR può essere riconosciuto solo quando l’imposta dovuta superi le detrazioni spettanti, è stato introdotto un meccanismo utile a salvaguardare il TIR per i lavoratori che percepiscono un reddito compreso tra 8.174 euro e 8.500 euro che, rientrando nella nuova NO TAX Area 2024, ne avranno comunque diritto.
Resta confermato che il TIR spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 ma a condizione che:
- l’imposta lorda sia di importo superiore alla detrazione da lavoro spettante;
- la somma di detrazioni per A) carichi di famiglia B) altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato C) detrazioni per i seguenti oneri:
- interessi mutui immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021,
- erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche,
- spese mediche,
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Esonero contributivo lavoratori dipendenti
Per tutto il 2024 continua lo sconto dei contributi previdenziali carico lavoratore come avvenuto nel 2023, con le medesime modalità o quasi..
- pari al 7% per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali fino a 1.923 euro (25K annui);
- pari al 6% per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali comprese tra 1.924 euro e fino a 2.692 euro (35K annui).
L’unica differenza rispetto al passato riguarderebbe la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13esima mensilità, sia essa corrisposta a ratei mensilmente che in un’unica soluzione nel mese di dicembre.
Scriviamo riguarderebbe poiché ci sono dubbi interpretativi a riguardo, attendiamo precisazioni in merito.
Infine, come per gli anni passati, anche per il 2024 l’esonero è riconosciuto nell‘invarianza dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: ciò significa che la pensione maturerà come se il dipendente avesse versato i contributi con aliquota piena.
Decontribuzione lavoratrici madri
La legge di Bilancio, fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (vedi paragrafo precedente) riconosce, per i periodi di paga gennaio 2024 – dicembre 2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
Limitatamente al 2024, lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo è pari a 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile e non spetta alle lavoratrici domestiche.
STOP incentivi assunzione agevolate under 36, donne svantaggiate, NEET
Agevolazione/incentivo | Fino al 31 dicembre 2023 | Dal 1° gennaio 2024 |
Sgravio donne | Totale (legge di Bilancio 2023) Tetto: 8.000 euro annui | Parziale al 50% (Legge n. 92/2012) |
Sgravio giovani | Totale (legge di Bilancio 2023) Tetto: 8.000 euro annui Durata: 36 mesi (48 mesi nel Mezzogiorno) | Parziale al 50% (legge di Bilancio 2021) Tetto: 3.000 euro annui Durata: 36 mesi |
Bonus NEET | 60% retribuzione lorda | – |
Detassazione premi di risultato
Ridotta al 5% anche per il 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva all’Irpef e alle relative addizionali regionali e comunali applicabile ai premi di produttività erogati nel 2024.
Ricordiamo a tal proposito che, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, l’imposta sostitutiva al 5% verrà applicata sulle somme erogata dal datore di lavoro privato a titolo di premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza, nel limite di 3.000 euro e ai soli titolari di reddito da lavoro dipendente, nell’anno precedente l’erogazione, non superiore a 80.000.
Proroga lavoro agile per lavoratori con figli under 14
Il DL 145/2023 (decreto anticipi) convertito in Legge n.191/2023 prevede la proroga al 31 marzo 2024 al diritto allo smart working “semplificato”, ovvero senza sottoscrizione di accordo individuale, SOLO per i lavoratori con figli under14 a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi fosse genitore non lavoratore.
La prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.
Il diritto è subordinato alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Nuovi limiti esenzione fringe benefits
Per il 2024, in deroga all’art.51 c.3 TUIR che fissa in 258,23 euro l’importo massimo del valore dei beni ceduti/servizi prestati affinché questi non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente, la Legge di Bilancio stabilisce che tale limite sia pari a massimo 1.000 euro, elevabili a 2.000 euro (per il 2023 era 3.000 euro) per lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Anche quest’anno i lavoratori interessati, per vedersi applicato il limite di esenzione più alto (2.000 euro) devono dichiarare al proprio datore di lavoro di avervi diritto, indicato il codice fiscale dei figli su apposita dichiarazione di responsabilità. Laddove siano presenti RSU aziendali, il datore di lavoro dovrà preventivamente informarle.
Viene estesa la possibilità di rimborsare anche quest’anno le bollette per le utenze domestiche (luce, gas, acqua), ma anche spese per affitto e interessi mutuo prima casa.
Congedo parentale
Per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi. Dal 2025, la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo.
I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).
Fringe Benefit 2024, pubblicate le tabelle ACI
Pubblicate anche quest’anno in G.U. serie generale n.298 del 22/12/2022 le tabelle dei costi kilometrici di autovetture e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per calcolare correttamente il valore del fringe benefit (in aumento tutti i valori a causa del caro energia…).
Ricordiamo che in base a quanto prevede l’art.51 c.4 lett. a) del TUIR nell’ipotesi di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, il benefit deve essere valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% (*) dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri, tendendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall’ACI.
(*) la percentuale varia in base al consumo di anidride carbonica rinvenibile al punto V.7 del libretto di circolazione del mezzo.
- 25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica < a 60 g/km
- 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 60 g/km ma < a 160 g/km
- 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 160 g/km ma < a 190 g/km
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 190 g/km