Rif. Circolare INPS n.123 del 28/10/2022

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 settembre 2022 ha confermato per l’anno 2022, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.

PER QUALI LAVORATORI?
👉solo operai occupati per 40 ore a settimana

PER QUALI AZIENDE?
👉 in regola col DURC art.1 c.1175
👉 rispetto art.1 c.1 L.338/1989
👉 NO condanne passate in giudicato per violazione su sicurezza e salute

COME PROCEDERE?
👉fare domanda Rid-Edil – Cassetto previdenziale – Comunicazioni on-line – invio nuova (scadenza 15/02/2023).
👉ottenere dall’INPS CA 7N (ott.22 – gen.23, anche se lo sgravio si riferisce a tutto il 2022)
👉applicare beneficio mese corrente L206.
👉calcolo arretrati L207.

CHI CI PENSA?

👉 Ovviamente, penseremo a tutto noi 😉

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