BLOG

Sospensione delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate nel periodo natalizio

Dal 1° al 31 dicembre l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio ai contribuenti di alcune comunicazioni fiscali, per effetto del Decreto Semplificazioni adempimenti tributari. L’obiettivo è concedere una “tregua” in prossimità delle festività.

Quali atti sono sospesi?

Durante il mese di dicembre non vengono inviati:

  • Comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) – esiti dei controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72.
  • Comunicazioni esito controllo formale – ex art. 36-ter DPR 600/73.
  • Comunicazioni di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
  • Lettere di compliance (inviti all’adempimento spontaneo).

Eccezioni: quando la sospensione non vale

La sospensione non opera in caso di indifferibilità e urgenza, ad esempio:

  • Pericolo per la riscossione (rischio di prescrizione o decadenza).
  • Comunicazioni che comportano notizia di reato (art. 331 c.p.p.).
  • Atti destinati a soggetti in procedure concorsuali.

Cosa cambia rispetto alla pausa estiva?

A differenza di agosto, a dicembre non sono sospesi i termini:

  • per il pagamento delle somme dovute;
  • per l’invio di documenti/informazioni richiesti dall’Agenzia.

Quindi, le scadenze fiscali di dicembre restano confermate.


In sintesi: dal 1° al 31 dicembre niente avvisi bonari, controlli formali o lettere di compliance, salvo urgenze. Ma attenzione: le scadenze fiscali non si fermano!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Studio Associato Signore F. & Airaghi C.
Consulenti del lavoro

Via Quasimodo 4 - 20017 Rho (Milano)

Tel 02 9307912 - Fax 02 56561482

info@studiosignore.com

c.airaghi@consulentidellavoropec.it

filippo.signore@consulentidellavoropec.it