Dal 1° al 31 dicembre l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio ai contribuenti di alcune comunicazioni fiscali, per effetto del Decreto Semplificazioni adempimenti tributari. L’obiettivo è concedere una “tregua” in prossimità delle festività.
Quali atti sono sospesi?
Durante il mese di dicembre non vengono inviati:
- Comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) – esiti dei controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72.
- Comunicazioni esito controllo formale – ex art. 36-ter DPR 600/73.
- Comunicazioni di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
- Lettere di compliance (inviti all’adempimento spontaneo).
Eccezioni: quando la sospensione non vale
La sospensione non opera in caso di indifferibilità e urgenza, ad esempio:
- Pericolo per la riscossione (rischio di prescrizione o decadenza).
- Comunicazioni che comportano notizia di reato (art. 331 c.p.p.).
- Atti destinati a soggetti in procedure concorsuali.
Cosa cambia rispetto alla pausa estiva?
A differenza di agosto, a dicembre non sono sospesi i termini:
- per il pagamento delle somme dovute;
- per l’invio di documenti/informazioni richiesti dall’Agenzia.
Quindi, le scadenze fiscali di dicembre restano confermate.
✅ In sintesi: dal 1° al 31 dicembre niente avvisi bonari, controlli formali o lettere di compliance, salvo urgenze. Ma attenzione: le scadenze fiscali non si fermano!





