DL n.176/2022 Aiuti Quater
L’articolo 3, comma 10, del DL porta a 3mila euro, solo per il 2022 (erogazione entro il 12/01/2023), il limite di esenzione dei fringe benefit messi a disposizione dei dipendenti.
L’articolo 12 del Decreto-legge n. 115/2022 – cosiddetto decreto Aiuti-bis– aveva innalzato, per il solo 2022, fino a 600 euro annui il valore dei fringe benefit esenti.
Ora il decreto aiuti Quater per far fronte al caro bollette eleva l’importo fino a 3mila euro, continuando quindi a comprendere ancora i rimborsi delle utenze domestiche per i consumi di gas, luce e acqua effettuati nel 2022, intestate al lavoratore o ai suoi familiari.
La norma si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati – quindi anche ai collaboratori – senza vincoli di reddito per accedere.
Inoltre, tali benefit possono essere dati anche ad personam, senza cioè la necessità di un accordo aziendale.
ATTENZIONE: Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle, oltre ad attestare che le spese non siano state oggetto di rimborso anche presso altri datori di lavoro. In calce trovate un fac-simile ad hoc.
RICORDA: Il decreto Aiuti quater precisa che in caso di superamento del tetto massimo dell’importo esente, l'intero ammontare di fringe benefit è sottoposto a tassazione, non solo la parte eccedente.