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Legge di Bilancio 2023, novità in materia di amministrazione contabile e fiscale

In vigore dal 1° gennaio 2023, la Legge n.197/2022 contiene importanti novità per le aziende e professionisti.

Ecco i principali temi che abbiamo voluto analizzare:

Tasso di interesse legale in aumento

Segnaliamo che, a partire dal 1° gennaio 2023, il tasso annuo di interesse legale, previsto dall’articolo 1284 del Codice Civile, cresce dal 1,25% allo 5,00%.

Tale informazione sarà utile in particolare nei casi di calcolo di interessi per regolarizzazioni spontanee di omessi versamenti di imposta (cosiddetti “ravvedimenti operosi”).

Credito imposta energia 2023, proroga e variazione condizioni

Vengono confermati i crediti d’imposta a favore delle imprese per alleggerire la pressione derivante dagli aumenti di energia elettrica e gas avvenuti negli ultimi mesi.

Per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, viene previsto un credito d’imposta differenziato a seconda della tipologia di impresa:

👉imprese energivore: credito d’imposta pari al 45%;

👉 imprese non energivore con contatori superiori a 4,5 KW: credito imposta pari al 35%.

Il credito d’imposta potrà essere portato in compensazione su F24 entro il 31/12/2023.

Le norme hanno previsto, vista la complessità dei calcoli utili alla determinazione del credito d’imposta, che il fornitore dei servizi elettrici e di gas, se non cambiato dal III° trimestre 2019, è obbligato a fornire i relativi calcoli per l’azienda entro 60 giorni dalla richiesta. (La richiesta andrà effettuata direttamente al fornitore da ciascuna impresa).

Bonus detrazioni casa 2023, novità in sintesi

👉Superbonus 90%: dal 01 gennaio 2023 l’agevolazione scende al 90% per gli interventi su condomìni, edifici da due a quattro unità e abitazioni singole. Mantiene il bonus al 110% anche nel 2023 chi in condominio ha presentato la Cilas entro il 25 novembre 2022 o entro il 31 dicembre 2022 ma con delibera assembleare entro il 18 novembre 2022. Per le villette 110% fino al 31 marzo 2023 per chi ha effettuato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

👉Ristrutturazione edilizia: viene mantenuta per il 2022, 2023 e 2024 la detrazione del 50% (ripartita in 10 quote annuali) dei costi sostenuti per interventi su edifici residenziali fino ad un massimo di Euro 96.000 per intervento. Viene mantenuta sino a scadenza la possibilità di optare, oltre all’utilizzo diretto sulla propria dichiarazione dei redditi, dello sconto in fattura o cessione del credito fiscale. Nel caso di sconto in fattura o cessione del credito fiscale è obbligatoria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute oltre che il visto di conformità sull’intera cessione.

👉Acquisto di mobili e elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati: viene prorogata al 2023 la detrazione del 50% (ripartita in 10 quote annuali fino ad un massimo di Euro 8.000 ridotto rispetto a quanto previsto nel 2022) del costo di acquisto di mobili e elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati. Per l’anno 2024 la detrazione del 50% spetta su un importo massimo di Euro 5.000.

👉Riqualificazione energetica edifici: viene mantenuta sino al 31/12/2024 la detrazione del 65% (ripartita in 10 quote annuali) dei costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica fabbricati. Nel caso di sconto in fattura o cessione del credito fiscale è obbligatoria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute oltre che il visto di conformità sull’intera cessione.

👉Bonus giardini, mantenuta sino al 31/12/2024 la detrazione irpef del 36% per gli interventi di sistemazione del verde su un importo massimo di Euro 5.000.

👉Detrazione IVA per le case in classe A e B: torna la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’IVA versata per l’acquisto di immobili in classe A o B direttamente da imprese di costruzione entro il 31/12/2023. La detrazione si opera in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali.

Regime contabile forfettario

Le persone fisiche esercenti attività d’impresa o svolgenti attività professionale potranno applicare il regime forfettario, con tassa fissa del 15%, se nell’anno fiscale 2022, i ricavi o i compensi, ragguagliati ad anno, non superano Euro 85.000.

Restano ferme le cause di esclusione per l’applicazione di questo regime (redditi di lavoro dipendente nell’anno precedente superiori ad Euro 30.000, possesso di partecipazioni in società controllate etc.).

Ricordiamo che il regime forfettario comporta la non applicazione della normativa IVA, la perdita integrale delle detrazioni spettanti (figli, ristrutturazioni edili, interessi passivi mutuo, spese mediche etc.) e definisce la base imponibile su cui determinare la flat-tax come percentuale fissa sul fatturato.

Innalzamento limite ad Euro 5.000,00 per pagamenti con denaro contante

Viene incrementato ad Euro 5.000,00 limite oltre il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante (oppure di libretti postali, bancari o altri titoli al portatore).

Il trasferimento di denaro contante è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori ad € 5.000,00 per operazione singola; occorre, infatti, esaminare ogni singola operazione economica nella sua “unitarietà” indipendentemente dal numero di pagamenti. Alla luce di ciò ne deriva che qualora i pagamenti raggiungessero la predetta soglia, essi debbono necessariamente effettuarsi a mezzo strumenti di pagamento bancari o assegni bancari o postali riportanti l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Il divieto sopra definito interessa tutti i cittadini, indiscriminatamente, a prescindere dal ruolo e dall’attività svolta e quindi gli unici pagamenti ammessi sopra i limiti di legge risultano esclusivamente quelli effettuati a mezzo intermediari finanziari (banche o poste italiane). Anche i passaggi di fondi a titolo gratuito non possono andare oltre Euro 5.000,00, se effettuati in contanti, quindi anche donazioni, prestiti, lasciti vari devono seguire la regola sopra specificata.

Si sottolinea che dalla normativa antiriciclaggio, quantomeno nella sua parte dedicata al limite alla circolazione di contante, sono da sempre esenti i prelevamenti e versamenti presso gli sportelli bancari e postali. Il limite dei prelevamenti sarà solo e sempre semplicemente la disponibilità delle somme sul conto, mentre nessuna barriera ai versamenti di denaro contante.

Vale la pena ricordare che tutti i bonifici destinati ai lavoratori dipendenti vanno sempre e comunque pagati tramite mezzi di pagamento tracciabile (assegno, bonifico, etc), indipendentemente dalla cifra, MAI IN CONTANTI.

Flat tax incrementale

Viene introdotta, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non si avvalgono del regime forfettario, ed esclusi i dipendenti, una flat tax del 15% sul reddito incrementale percepito.

Per reddito incrementale s’intende la differenza tra il reddito del 2023 e quello più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest’ultimo importo fino ad un limite massimo di Euro 40.000.

Su questa quota di “reddito” si potrà applicare un’imposta sostitutiva del 15%. (l’imposta sostituisce Irpef e relative addizionali).

Esempio:

Reddito 2023: 100.000

Reddito 2020: 55.000 – Reddito 2021: 60.000 – Reddito 2022: 65.000

Reddito più elevato nel triennio: 65.000

Differenza: 100.000 – 65.000 = 35.000

Decurtazione 5% = 35.000 x 5% = 1.750

Quota reddito flat tax = (35.000 – 1.750) = 33.250

Imposta sostitutiva = 33.250 x 15% = 1663 euro

Definizione agevolata carichi tributari e stralcio automatico dei ruoli fino ad Euro 1.000

Prevista la possibilità di definire in maniera agevolata i carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate Riscossione.

In particolare, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 si potrà procedere alla definizione versando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica. Non si versano dunque le sanzioni, gli interessi anche di mora e le somme maturate a titolo di aggio.

Sempre la stessa norma ha previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino ad Euro 1.000,00 (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate.

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