BLOG

Legge di Bilancio 2026, novità in materia di amministrazione contabile e fiscale

In vigore dal 1° gennaio 2026, la Legge n.199/2025 contiene importanti novità per le aziende e professionisti.

Ecco i principali temi che abbiamo voluto analizzare:

Tasso di interesse legale in diminuzione

A partire dal 1° gennaio 2026 il tasso annuo di interesse legale, previsto dall’articolo 1284 del Codice Civile, scende dal 2,00% del 2025 all’1,60%. Tale informazione sarà utile in particolare nei casi di calcolo di interessi per regolarizzazioni spontanee di omessi versamenti di imposta (cosiddetti “ravvedimenti operosi”).

Rimodulazione aliquote IRPEF

Da periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.

Inoltre, modificando la norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali (art. 16-ter del TUIR), si dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Regime forfettario, prorogata la soglia dei 35K

Si estende all’anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 12, legge n. 207/2024) che ha elevato da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

Bonus mobili

Si stabilisce che la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025.

Detrazioni lavori edilizi/riqualificazione energetica

Si proroga a tutto il 2026, la disciplina sulle detrazioni per i bonus edilizi già introdotta con la legge di Bilancio 2025.

Pertanto, si applicano le seguenti percentuali di detrazioni:

  • 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
  • 30% delle spese sostenute nel 2027.

È prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 e 2026 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per il 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Locazioni brevi

A partire dal 2026, pur restando confermata l’aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, si determina reddito d’impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.

Stretta sulle compensazioni

Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite è di 100.000 euro).

Nuovo limite deducibilità previdenza complementare

Dall’anno 2026, viene aumentato il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare che passerà da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Il nuovo IPER ammortamento

Viene riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0, ovvero finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (iperammortamento).
In particolare, il beneficio viene riconosciuto, ai fini IRES ed IRPEF, alle imprese che abbiano effettuato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.


La maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti è pari a:

  • 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

Rottamazione Quinquies

Rimandiamo all’articolo specifico

Iscriviti alla nostra Newsletter

Studio Associato Signore F. & Airaghi C.
Consulenti del lavoro

Via Quasimodo 4 - 20017 Rho (Milano)

Tel 02 9307912 - Fax 02 56561482

info@studiosignore.com

c.airaghi@consulentidellavoropec.it

filippo.signore@consulentidellavoropec.it