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Legge 68/1999 – Obblighi e sanzioni per il collocamento mirato dei disabili

La Legge n. 68/1999, denominata ‘Norme per il diritto al lavoro dei disabili’, obbliga aziende pubbliche e private a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità tramite il collocamento mirato.

Ecco una sintesi operativa per le imprese soggette a tali obblighi.

Obblighi di assunzione

Dipendenti aziendaliObbligo di assunzioneRiferimento
15 – 351 lavoratore disabileArt. 1
36 – 502 lavoratori disabiliArt. 1
51 – 1507% personale + 1 lavoratoreArt. 1 e 18
> 1517% personale + 1% personaleArt. 1 e 18

Sanzioni

• Invio tardivo del prospetto informativo: €702,43 + €34,02/giorno di ritardo.

• Mancata assunzione disabili/categorie protette: €196,05/giorno per ogni lavoratore mancante.

Procedura di diffida

Prima dell’applicazione della sanzione, il datore di lavoro è diffidato a regolarizzare. In caso di adempimento, la sanzione è ridotta a un quarto. I proventi confluiscono nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Esonero parziale

Concesso a imprese con più di 35 dipendenti in presenza di attività faticose o pericolose. L’esonero può arrivare al 60% (80% per sicurezza o trasporto). Contributo dovuto: €39,21/giorno per ogni unità non assunta.

Sospensione temporanea

Possibile in caso di ristrutturazioni, CIGS, fallimento, mobilità o attività insalubri/faticose. Durata massima: 12 mesi, con obbligo di versamento di €39,21/giorno per ogni posto non coperto.

Esoneri automatici

I datori di lavoro con tasso INAIL ≥ 60‰ possono autocertificare l’esonero, versando comunque €39,21/giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Se sei un’Azienda soggetta agli obblighi di cui sopra e vuoi saperne di più non esitare a contattarci.

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