La Legge n. 68/1999, denominata ‘Norme per il diritto al lavoro dei disabili’, obbliga aziende pubbliche e private a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità tramite il collocamento mirato.
Ecco una sintesi operativa per le imprese soggette a tali obblighi.
Obblighi di assunzione
| Dipendenti aziendali | Obbligo di assunzione | Riferimento |
| 15 – 35 | 1 lavoratore disabile | Art. 1 |
| 36 – 50 | 2 lavoratori disabili | Art. 1 |
| 51 – 150 | 7% personale + 1 lavoratore | Art. 1 e 18 |
| > 151 | 7% personale + 1% personale | Art. 1 e 18 |
Sanzioni
• Invio tardivo del prospetto informativo: €702,43 + €34,02/giorno di ritardo.
• Mancata assunzione disabili/categorie protette: €196,05/giorno per ogni lavoratore mancante.
Procedura di diffida
Prima dell’applicazione della sanzione, il datore di lavoro è diffidato a regolarizzare. In caso di adempimento, la sanzione è ridotta a un quarto. I proventi confluiscono nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Esonero parziale
Concesso a imprese con più di 35 dipendenti in presenza di attività faticose o pericolose. L’esonero può arrivare al 60% (80% per sicurezza o trasporto). Contributo dovuto: €39,21/giorno per ogni unità non assunta.
Sospensione temporanea
Possibile in caso di ristrutturazioni, CIGS, fallimento, mobilità o attività insalubri/faticose. Durata massima: 12 mesi, con obbligo di versamento di €39,21/giorno per ogni posto non coperto.
Esoneri automatici
I datori di lavoro con tasso INAIL ≥ 60‰ possono autocertificare l’esonero, versando comunque €39,21/giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Se sei un’Azienda soggetta agli obblighi di cui sopra e vuoi saperne di più non esitare a contattarci.





