In data 22 marzo 2024, tra CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stato stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, scaduto il 31 dicembre 2019.
INCREMENTI RETRIBUTIVI:
E’ stato convenuto un aumento retributivo a regime pari a 240,00 euro lordi per il IV livello, da riparametrare sugli altri livelli contrattuali e corrisposto in 6 tranches:
- 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (si tratta dell’acconto su futuri aumenti contrattuali già concordato con Protocollo straordinario 12 dicembre 2022)
- 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
- 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
- 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
- 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
- 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.
Di seguito la tabella che riporta la paga base per ogni livello suddivisa fra la varie tranches di erogazione dell’aumento retributivo.
Livello | 1° aprile 2023 | 1° aprile 2024 | 1° marzo 2025 | 1° novembre 2025 | 1° novembre 2026 | 1° febbraio 2027 |
Q | 1.948,73 | 2.070,27 | 2.122,36 | 2.183,13 | 2.243,90 | 2.313,34 |
I | 1.755,41 | 1.864,89 | 1.911,81 | 1.966,55 | 2.021,29 | 2.083,84 |
II | 1.518,43 | 1.613,13 | 1.653,72 | 1.701,07 | 1.748,42 | 1.802,53 |
III | 1.297,84 | 1.378,78 | 1.413,47 | 1.453,94 | 1.494,41 | 1.540,66 |
IV | 1.122,46 | 1.192,46 | 1.222,46 | 1.257,46 | 1.292,46 | 1.332,46 |
V | 1.014,11 | 1.077,35 | 1.104,45 | 1.136,07 | 1.167,69 | 1.203,83 |
VI | 910,44 | 967,22 | 991,55 | 1.019,94 | 1.048,33 | 1.080,78 |
VII | 779,47 | 828,08 | 848,91 | 873,22 | 897,53 | 925,31 |
UNA TANTUM
Le Parti hanno previsto la corresponsione di un importo forfettario “una tantum”, pari a 350,00 euro lordi per il IV livello da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento, spetta solamente ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024 da erogarsi in due tranches di uguale importo, con le retribuzioni di luglio 2024 e luglio 2025.
Inoltre, il suddetto importo:
- E’ determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
- Non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.
ASSORBIMENTI
Il rinnovo precisa che gli aumenti che non siano “di merito” e a titolo di scatti di anzianità, concessi dalle aziende indipendentemente dalla contrattazione collettiva, possono essere assorbiti in tutto o in parte, nel caso di aumento dei minimi tabellari, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L’accordo prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST sia incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro.
Conseguentemente, dal 1° aprile 2025 il contributo ordinario dovuto al Fondo EST sarà pari a 15,00 euro mensili complessivi (13,00 euro a carico datore di lavoro e 2,00 euro a carico lavoratore).
CASSA QUAS
Il rinnovo in esame prevede l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri.
Nel particolare, il contributo obbligatorio dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta:
- dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui;
- dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui.