Chiariamo una volta per tutte la confusione che spesso si fa attorno alla parola “occasionale” associata al concetto di lavoro.
Nell’ambito del diritto del lavoro esistono 2 tipologie di lavoratori “occasionali”:
👉i lavoratori autonomi (contratti d’opera redatti ai sensi dell’art.2222 Codice Civile).
👉i lavoratori dipendenti (contratti PrestO, gli ex voucheristi chiamati volgarmente dagli addetti ai lavori)
Parliamo sempre quindi di occasionalità ma applicata a due mondi diversi, quello dell’autonomia della prestazione e quello della subordinazione.
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge
👉a favore di un committente un’opera o un servizio, con
👉lavoro prevalentemente proprio,
👉senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso.
Le parti stipuleranno un contratto d’opera ai sensi dell’art.2222 C.C. (la forma scritta del contratto non è necessaria per renderlo valido).
L’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di comunicazione preventiva all’ITL competente per territorio, tramite modalità telematiche. Alcune attività non sono soggette all’obbligo della comunicazione preventiva.
Qui di seguito il link alla pagina dell’INL in merito alle modalità di comunicazione preventiva.
Nel caso di omesso invio di comunicazione preventiva, trova applicazione la maxi sanzione per lavoro nero, nel caso in cui la prestazione sia qualificabile come rapporto di lavoro subordinato.
Per capire meglio di chi possono essere questi soggetti, facciamo un esempio:
👉 la creazione di un sito internet da parte di un lavoratore che non svolge per professione tale attività e non è legato al committente da un rapporto di carattere continuativo può rientrare nell’alveo della prestazione di lavoro autonomo occasionale.
👉diverso, la manutenzione del medesimo sito internet, vista la ripetizione nel tempo della prestazione, non può inquadrarsi come lavoro autonomo “occasionale” .. tuttalpiù parleremo di collaborazione coordinata e continuativa, ma questo è un altro argomento.
Fiscalità
Il lavoratore autonomo occasionale emetterà una ricevuta di compenso per prestazione occasionale facendo attendo a:
👉assoggettare il compenso a ritenuta d’acconto 20% (se l’opera o il servizio viene rivolto ad un committente con p.iva) che quest’ultimo verserà entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento della ricevuta.
👉 non applicare IVA
👉se la prestazione di lavoro occasionale ha dato luogo ad un compenso superiore ai 77,47 euro è obbligatorio applicare sulla ricevuta una marca da bollo da 2 euro.
Previdenza
L’obbligo contributivo nasce solo se il lavoratore realizza nell’anno un reddito superiore a 5.000 Euro, anche se per effetto delle prestazioni rese nei confronti di più committenti.
In tal caso il lavoratore deve essere iscritto all’INPS, in Gestione Separata, e dovrà applicare sulla ricevuta la relativa trattenuta previdenziale (1/3 -un terzo – carico lavoratore, 2/3 – due terzi – carico committente).
Nel prossimo articolo, parleremo dei lavoratori occasionali