Il 31 marzo 2024 è scaduta l’ultima proroga del ricorso al lavoro agile in maniera semplificata a favore di lavoratori dipendenti privati fragili e genitori di figli sotto i 14 anni.

Pertanto, dal 1° aprile, lo svolgimento della prestazione in modalità agile andrà normato attraverso la stesura e sottoscrizione di accordi individuali tra datore di lavoro e singolo lavoratore. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, lo stesso andrà depositato presso al Ministero del Lavoro, attraverso il portale cliclavoro.gov.it.

Nell’accordo dovranno essere inseriti alcune clausole come:

  • la durata (a tempo indeterminato o determinato);
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali (es. 3 giorni in azienda, 2 in SW);
  • luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta in smart working anche con riguardo alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro utilizzati;
  • tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione.

L’azienda è obbligata a conservare l’accordo per 5 anni dalla sua sottoscrizione. Il datore di lavoro non in regola rischia una sanzione amministrativa dai 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Lo Studio è a disposizione per aiutare le aziende nella stesura di suddetti accordi, nel rispetto della normativa vigente e della prassi aziendale.

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