Così come già previsto nel 2022 dal “Decreto Ucraina”, il nuovo Decreto Legge n. 5/2023 consente a tutti i datori di lavoro privati, per l’anno d’imposta 2023, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina per l’acquisto di carburanti esenti, ai fini della formazione del reddito (fiscale e previdenziale), fino ad un massimo di 200 euro.
Ricordiamo che, come da chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/2022:
- possono essere erogati ad personam, senza necessità di stipulare accordi contrattuali (a meno che non siano erogati in sostituzione di premi di risultato);
- sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
- i buoni sono da intendersi anche come buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici;
- Il limite di esenzione di 200 euro è aggiuntivo rispetto a quello di 258,23 euro fissato dall’art.51 c.3 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti. L’eventuale superamento della soglia porterebbe alla tassazione dell’intero valore del buono carburante, così come avviene per i beni e servizi il cui valore superi il tetto dei 258,23 euro;
- i buoni non possono godere dell’esenzione per i seguenti soggetti: co.co.co. – tirocinanti/stagisti – amministratori;
- …et dulcis in fundo: Erogare o meno i buoni carburante è UNA SCELTA ESCLUSIVA DEL DATORE DI LAVORO!