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Legge di Bilancio 2023, novità in materia di lavoro

In vigore dal 1° gennaio 2023, la Legge n.197/2022 contiene importanti novità per i datori di lavoro.

Ecco i principali temi che abbiamo voluto analizzare:

Esonero contributivo lavoratori dipendenti

Per tutto il 2023 continua lo sconto dei contributi previdenziali carico lavoratore come avvenuto nel 2022, con una piccola novità.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 infatti l’esonero è:

  • pari al 3% per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali fino a 1.923 euro (25K annui);
  • pari al 2% per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali comprese tra 1.924 euro e fino a 2.692 euro (35K annui).

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

L’esonero è riconosciuto nell‘invarianza dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: ciò significa che la pensione maturerà come se avessimo versato i contributi con aliquota piena.

Proroga incentivi assunzione agevolate: under 36 e donne svantaggiate

👉UNDER 36

L’esonero contributivo totale (100%), previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per il biennio 2021-2022, viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

Limite massimo di sgravio concedibile: 8.000 euro annui (in luogo dei precedenti 6.000 euro), riparametrati e applicati su base mensile.

L’esonero è concesso sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, (esclusi i premi INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per un periodo massimo di 36 mesi ovvero di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

ATTENZIONE: Per la fruibilità dell’esonero occorre attendere autorizzazione della Commissione Europea e le istruzioni operative da parte dell’INPS.

👉DONNE SVANTAGGIATE

L’esonero contributivo totale (100%) previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) per il biennio 2021-2021 e in deroga alla normativa a regime della L. 92/2012 viene esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Limite massimo concedibile: 8.000 euro annui (in luogo dei 6.000 euro), riparametrati e applicati su base mensile.

La durata dello sgravio varia in base alla durata del contratto di lavoro:

  • 12 mesi per assunzioni a tempo determinato;
  • 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato;

Chi sono le donne svantaggiate?

etàresidenzastatus occupazionalesettore
qualsiasiovunquepriva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesiqualsiasi
almeno 50 anniovunquedisoccupata da oltre 12 mesiqualsiasi
qualsiasiresidenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europeapriva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesiqualsiasi
qualsiasiovunquepriva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesiprofessioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati
da un’accentuata disparità di genere (> 25% disparità media)
Condizioni soggettive lavoratrice

ATTENZIONE: Per la fruibilità dell’esonero occorre attendere autorizzazione della Commissione Europea e le istruzioni operative da parte dell’INPS.

Riduzione imposta sostitutiva applicabile ai premi

Ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività erogati nel 2023.

Ricordiamo a tal proposito che, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, l’imposta sostitutiva al 5% verrà applicata sulle somme erogata dal datore di lavoro privato a titolo di premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza, nel limite di 3.000 euro e ai soli titolari di reddito da lavoro dipendente, nell’anno precedente l’erogazione, non superiore a 80.000.

Proroga lavoro agile per lavoratori fragili

Prevista la proroga al 31 marzo 2023 dello smart working “semplificato”, ovvero senza sottoscrizione di accordo individuale, SOLO per i lavoratori fragili. Chi sono costoro?

Sono quei lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 221/2021 (patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la situazione di fragilità è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore ad esempio pazienti immunodepressi, oncologici, chi sta effettuando terapie salvavita, i disabili gravi, etc).

Tutti gli altri lavoratori, compresi i genitori con figli minori di 14 anni, da gennaio devono tornare a lavorare in presenza, fatta salva ovviamente la possibilità di sottoscrivere un accordo tra datore di lavoro e lavoratore che vada a normare la modalità di svolgimento agile del lavoro (a tempo determinato o indeterminato).

Rimandiamo alla notizia del Ministero del Lavoro del 31 dicembre per le relative modalità di comunicazione

Assegno Unico Universale

La Legge di Bilancio 2023 prevede a decorrere dal 1° gennaio incrementi del 50% dell’AUU base per ciascun figlio minore fino a 1 anno di età e per figli di età inferiore a 3 anni nelle famiglie con almeno 3 figli e che hanno redditi ISEE fino a 40.000 euro.

Vengono previste anche maggiorazioni per figli con disabilità di qualsiasi età e per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Ricordiamo che dal 1° marzo 2023 parte il nuovo anno di spettanza dell’AUU.

I soggetti per i quali alla data del 28 febbraio 2023 risulti presente una domanda di AUU in stato “Accolta” non devono ripresentare nuova domanda, se le condizioni del nucleo sono sempre le stesse. In tali casi l’INPS continuerà ad erogare gli assegni.

Se le condizioni variano (es. nascita figlio, separazione, cambio IBAN etc.) va aggiornata la domanda già presente negli archivi INPS.

Sono invece tenuti a presentare domanda dal 1° marzo i soggetti che non hanno mai beneficiato dell’AUU e i soggetti che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.

Resta confermato, per tutti, l’onere di presentare la nuova DSU per l’anno 2023, in caso di diritto a importi di assegno più elevati in base all’attestazione ISEE 2023 ovvero in caso di maggiorazioni da riconoscere per disposizione di legge

ATTENZIONE: Chi non presenterà la nuova DSU per il 2023 si vedrà riconoscere, dal mese di marzo 2023, l’importo dell’Assegno unico e universale con gli importi minimi previsti dalla normativa.

Per le domande presentate:

  • entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (30 giugno 2023) l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno (marzo 2023);
  • dal 1° luglio dell’anno di riferimento (1° luglio 2023), la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Congedo parentale

Facciamo un piccolo recap relativo al congedo parentale oggetto, negli ultimi mesi, di importanti novità.

👉Durata

Entro i primi 12 anni del bambino spettano periodi di congedo parentali fruibili dai genitori contemporaneamente pari a:

  • Max 6 mesi – continuativi o frazionati – per la madre;
  • Max 6 mesi – continuativi o frazionati – per il padre, elevabili a 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi;
  • Max 10 mesi tra entrambi, elevabili a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi e nel caso di genitore solo.

Il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Esempi:

madre 6 mesi + padre 5 mesi

madre 4 mesi + padre 7 mesi

👉Indennizzo

Fino ai 12 anni del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento:

  • 3 mesi per la madre = 30% conto Inps
  • 3 mesi per il padre = 30% conto Inps
  • ulteriori 3 mesi trasferibili alternativamente tra i due genitori = 1 mese 80% conto Inps, 2 mesi 30% conto Inps
  • 2 mesi ulteriori per il genitore solo (10+11), vengono indennizzati soltanto se se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è quella evidenziata: incrementare la misura dell’indennità dal 30% all’80% per uno solo dei tre mesi trasferibili in alternativa tra i genitori, da fruire entro i 6 anni del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Attenzione 1: il conteggio del mese vale anche nel caso in cui il congedo verrà goduto in forma frazionata.

Attenzione 2: L’incremento della misura non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31/12/2022.

Fringe Benefit 2023, pubblicate le tabelle ACI

Pubblicate anche quest’anno in G.U. serie generale n.302 del 28/12/2022 le tabelle dei costi kilometrici di autovetture e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per calcolare correttamente il valore del fringe benefit (in aumento tutti i valori a causa del caro energia…).

Ricordiamo che in base a quanto prevede l’art.51 c.4 lett. a) del TUIR nell’ipotesi di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, il benefit deve essere valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% (*) dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri, tendendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall’ACI.

(*) la percentuale varia in base al consumo di anidride carbonica rinvenibile al punto V.7 del libretto di circolazione del mezzo.

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica < a 60 g/km
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 60 g/km ma < a 160 g/km
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 160 g/km ma < a 190 g/km
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica > a 190 g/km

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