BLOG

NASPI PER IL LAVORATORE PADRE DIMISSIONARIO

I chiarimenti con la circolare INPS n. 32 del 20/03/23

L’INPS si è pronunciata sul tema dell’accesso alla Naspi a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, alla luce delle modificazioni apportate dal D.lgs. n. 105/2022 al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. n. 151/2001).

In particolare, la normativa di cui al D.lgs. 105/2022 ha esteso il divieto di licenziamento anche al lavoratore padre che ha fruito o sta fruendo del congedo di paternità alternativo, ovvero quello fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Quindi, per tutta la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino vige il divieto di licenziare il lavoratore padre.

Con la circolare n. 32 del 20/03/23 l’INPS rende noto che ha diritto alla Naspi il padre che presenta dimissioni volontarie, anche senza preavviso, entro l’anno di vita del bambino, rispettando la procedura della convalida davanti all’Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente, proprio come accade per la neo-mamma.

Ne consegue che le domande di indennità di disoccupazione Naspi respinte potranno essere oggetto di riesame.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Studio Associato Signore F. & Airaghi C.
Consulenti del lavoro

Via Quasimodo 4 - 20017 Rho (Milano)

Tel 02 9307912 - Fax 02 56561482

info@studiosignore.com

c.airaghi@consulentidellavoropec.it

filippo.signore@consulentidellavoropec.it