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Rassegnare le dimissioni da imprese in stato di crisi, dà diritto alla Naspi?

👉Rif. CIRCOLARE INPS NUMERO n. 21 DEL 10-02-2023

Ricordiamo che per il riconoscimento della NASPI vige il principio in base al quale la stessa possa essere richiesta SOLO SE la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente OPPURE SE ricorre la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa (D. lgs n. 22/2015, art. 3, comma 2)

Ma cosa succede se il dipendente si trova costretto a dare le dimissioni a causa di crisi irreversibile dell’impresa datrice di lavoro?

Ci sono i requisiti per l’ottenimento delle Naspi?

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D. Lgs n. 14/2019 che all’articolo 189, comma 5, ha introdotto una ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.

A fare chiarezza è intervenuta la circolare INPS n. 21 del 10-02-2023 che riconosce che la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189, costituisce perdita involontaria dell’occupazione assimilando così questa tipologia di dimissioni a quelle rassegnate per giusta causa, con conseguente riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Nello specifico si ha diritto alla Naspi quando l’impresa versa in stato di crisi e il rapporto cessa per:

👉Dimissioni volontarie

👉Recesso da parte del curatore

👉Risoluzione di diritto nel corso della procedura di liquidazione dell’azienda.

Decorrenza della prestazione NASpI

Ricordiamo che la prestazione NASpI decorre:

👉Dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;

👉Dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

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