Con la legge di conversione del D.L. n. 5/2023 vengono apportate alcune modifiche per quanto riguarda i buoni carburante e la loro erogazione. Cambiano pertanto le previsioni scritte nel nostro precedente articolo .
Cosa cambia?
Nel precedente Decreto era prevista l’esenzione sia dei contributi INPS (carico azienda e lavoratore) sia della tassazione IRPEF (carico lavoratore).
Nella legge di conversione, invece, viene meno l’esenzione dai contributi INPS:
L’ assegnazione dei buoni carburante ai lavoratori dipendenti comporterà infatti il calcolo ed il versamento dei contributi a carico azienda e a carico dipendente.
Esempio
Importo buoni carburante 100€
-Contributi INPS a carico del dipendente: euro 9,19 circa *
-Contributi INPS a carico dell’ azienda euro 30 circa*
-Imposta IRPEF a carico del dipendente: euro 0,00**
*L’importo varia a seconda del settore aziendale.
** L’imposta IRPEF rimane invariata nella sua esenzione, come stabilito nella precedente versione del decreto.
Nota:
I nuovi buoni carburante 2023 (per un importo massimo di 200 euro, anche cumulando più buoni) sono in aggiunta rispetto ai buoni/fringe benefit previsti dal art. 51 c. 3 del TUIR.